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L' informazione on line
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La storia antica e moderna insegna che la libertà
di manifestazione del pensiero nella sua accezione
più ampia è la prima ad essere travolta
e soppressa all'indomani dell'instaurazione di ogni
regime non democratico e la prima a comparire quando
un popolo inizia il suo cammino verso la democrazia
ed è per questo che la Corte costituzionale
l'ha già da tempo definita "pietra angolare
dell'ordine democratico".
Tale libertà consacrata per la prima volta
in un testo di legge in Gran Bretagna nella Magna
Charta del 1215 è stata poi sancita - con
disposizione di straordinaria chiarezza - dall'articolo
11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 26 agosto 1789, secondo cui "la
libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni
è uno dei diritti più preziosi dell'uomo"
e "ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere
dell'abuso di questa libertà nei casi determinati
dalla legge".
La stessa libertà - a conferma della sua
centralità in tutti gli ordinamenti democratici
- è stata poi solennemente proclamata nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10
dicembre 1948 attraverso le previsioni degli articoli
18 e 19 secondo cui "ogni individuo ha diritto
alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione..." e "alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere".
Nell'ambito di tale libertà, il legislatore,
la giurisprudenza e la dottrina si sono sempre preoccupati
di mantenere nettamente distinta l'attività
informativa svolta - in maniera "professionale"
attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione
di massa da ogni diversa forma di manifestazione
del pensiero e ciò, evidentemente, in ragione
della peculiare autorevolezza riconosciuta a tali
fonti di informazione, suscettibili di ingenerare
nel pubblico un più alto livello di affidamento.
Si è così creato - anche nel nostro
Paese - un "doppio binario" nella disciplina
dell'informazione che, sancito già dall'art.
21 della nostra Costituzione e poi consacrato all'art.
10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
approvata a Roma il 4 novembre 1950, è stato
successivamente attuato, in Italia, attraverso tutta
una serie di previsioni che vanno dalla legge n.
47 dell'8 febbraio 1948, approvata dalla stessa
assemblea costituente, al recente "pasticcio"
legislativo realizzato con la legge 7 marzo 2001
n. 62 con la quale si è tentato di modificare,
ponendo in realtà in essere una maldestra
operazione di ingegneria giuridica, la "disciplina
delle imprese editrici di quotidiani e periodici"
affidata alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ed ai
successivi interventi legislativi intervenuti in
materia.
L'esistenza di questo "doppio binario"
impedisce di affrontare congiuntamente le questioni
legate alla disciplina ed all'esercizio della libertà
di manifestazione del pensiero e di "informazione
professionale" e suggerisce di concentrare
la nostra attenzione in questa sede solo sul primo
di tali argomenti.
Nel quadro normativo che si è appena delineato,
negli ultimi anni, ha fatto irruzione Internet,
straordinario strumento di comunicazione in grado
di consentire ad un pubblico potenzialmente infinito
ed eterogeneo per provenienza, etnia, cultura, religione
e ceto sociale di appartenenza di diffondere informazioni
e contenuti senza limiti né spaziali né
temporali attraverso canali e con modalità
quanto mai differenti e ben difficilmente riconducibili
ad un insieme composito ed omogeneo (mail, mailing
list, newsgroup, BBS, pagine web ecc.).
E' innegabile che la Rete - grazie anche alla facilità
ed ai costi relativamente contenuti necessari ad
accedervi - abbia accresciuto in maniera dirompente
la concreta possibilità di esercizio della
libertà di manifestazione del pensiero e
costituisca uno strumento capace di amplificare
in modo esponenziale la voce del singolo rendendola
conoscibile alla collettività.
Ben difficilmente oggi, la Corte costituzionale
potrebbe vedersi costretta ad affermare, come accaduto
in passato, che "il diritto riconosciuto a
tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero
con ogni mezzo non può voler dire che tutti
debbano avere, in fatto, una materiale disponibilità
di tutti i possibili mezzi di diffusione ma vuol
dire, più realisticamente, che a tutti la
legge deve garantire la giuridica possibilità
di usarne o di accedervi con le modalità
ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle
particolari caratteristiche dei singoli mezzi o
dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza
del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri
interessi costituzionalmente apprezzabili".
Non appare dunque azzardato affermare che ogni intervento
volto a limitare o, comunque, rendere meno agevole
ed immediato l'accesso ad Internet in assenza di
concrete esigenze di tutela di predominanti interessi
pubblici ed al di fuori dei limiti all'esercizio
di tale libertà costituzionalmente individuati,
rischia di porsi in aperto contrasto con l'art.
21 della Costituzione.
Sotto tale profilo non è condivisibile quella
tendenza politico-legislativo che si registra anche
nel nostro Paese, secondo la quale proprio la circostanza
che Internet consenta al singolo di manifestare
il proprio pensiero in modo più facile ed
incisivo di quanto non fosse possibile ieri, giustificherebbe
una più rigida disciplina e l'imposizione
di più stringenti limiti e legacci all'esercizio
della libertà di cui all'art. 21 della Carta
costituzionale.
E' innegabile che Internet segni il passaggio da
un sistema di comunicazione che potremmo definire
autoritario - dall'alto verso il basso - quale quello
dell'informazione tradizionale ad una nuova organizzazione
già definita "a rete" nella quale
l'informazione corre lungo canali trasversali ed
orizzontali piuttosto che verticali: in Rete, ciascuno
può creare e diffondere informazioni, idee
ed opinioni senza necessità di interloquire
con i cosiddetti "professionisti dell'informazione".
La paura del nuovo e forse la difficoltà
del mondo politico ed economico di accettare che
le regole dell'informazione e della circolazione
delle idee e delle opinioni stiano rapidamente cambiando,
tuttavia, non può giustificare forme di reazione
che si pongono ai limiti dell'ordinamento giuridico
e, forse, talvolta lo travalicano.
Egualmente non condivisibile è, d'altra parte,
l'opinione di chi ritiene che Internet costituisca
un mondo a sé nel quale principi, leggi e
sanzioni operanti da decenni nel mondo reale non
potrebbero trovare applicazione e che la Rete non
possa e non debba tollerare ingerenze dovendo restare
affidata al caos primordiale che ne ha contraddistinto
le origini.
Percorrere questa strada significa continuare a
rifiutare di accettare che la Rete è ormai
entrata a far parte di quello che una volta veniva
contrapposto al "cyberspazio" e definito
"mondo reale", che attraverso Internet
si concludono affari, si gestiscono relazioni personali,
commerciali e governative, si diffondono notizie
suscettibili di modificare il destino di colossi
economici, nazioni e persone comuni e significa
soprattutto non ammettere che - nell'attuale stadio
del suo sviluppo - anche la Rete ha bisogno di regole
certe e, forse, "universali".
In questo senso, convinzioni pure diffuse nel popolo
della Rete, quale quella secondo cui le stesse opere
dell'ingegno (musica, software, banche di dati)
che se incorporate su un supporto hanno un prezzo,
in Internet dovrebbero circolare gratuitamente o
quella - altrettanto diffusa - secondo cui sarebbe
lecito ed auspicabile continuare a consentire a
chiunque di accedere alla Rete per diffondere contenuti,
idee ed opinioni in forma totalmente anonima, non
sembrano far bene alla Rete ed anzi, probabilmente,
allontanano il giorno in cui sarà possibile
iniziare ad investire seriamente in Internet capitali,
idee e risorse umane.
Con particolare riferimento al problema del quale
ci stiamo occupando, tali riflessioni, inducono
a ritenere che le regole dell'informazione in Rete
debbano essere ricercate nella realizzazione di
un binomio giuridico indissolubile tra la libertà
del singolo di manifestare il proprio pensiero e
la propria opinione e la sua responsabilità
per ogni eventuale abuso.
Si tratta, come si è detto, di una soluzione
antica già consacrata nella Dichiarazione
dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 ma,
ritengo ancora incredibilmente attuale.
In tale operazione, tuttavia, occorre tener conto
anche degli obblighi e delle eventuali responsabilità
da porre a carico degli intermediari della comunicazione
(access provider, service provider, fornitori di
hosting ecc.) poiché è evidente che
tali scelte sono suscettibili di produrre riflessi
immediati sulla concreta possibilità dei
singoli di esercitare concretamente ed al riparo
da ingerenze e censure la propria libertà
di manifestazione del pensiero.
Quella
del ruolo degli internet provider e, più
in generale, degli intermediari della comunicazione
è questione articolata e complessa - peraltro,
proprio in questi giorni al vaglio del Governo
in sede di attuazione della Direttiva UE 31/2000
in tema di commercio elettronico - della quale
torneremo ad occuparci in una prossima occasione.
Avv. Guido Scorza
(*)
Docente di diritto dell’informatica
presso l’Università di Bologna
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