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Diritto e Internet
a cura di Guido Scorza *


L' informazione on line



La storia antica e moderna insegna che la libertà di manifestazione del pensiero nella sua accezione più ampia è la prima ad essere travolta e soppressa all'indomani dell'instaurazione di ogni regime non democratico e la prima a comparire quando un popolo inizia il suo cammino verso la democrazia ed è per questo che la Corte costituzionale l'ha già da tempo definita "pietra angolare dell'ordine democratico".
Tale libertà consacrata per la prima volta in un testo di legge in Gran Bretagna nella Magna Charta del 1215 è stata poi sancita - con disposizione di straordinaria chiarezza - dall'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, secondo cui "la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo" e "ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge".
La stessa libertà - a conferma della sua centralità in tutti gli ordinamenti democratici - è stata poi solennemente proclamata nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 attraverso le previsioni degli articoli 18 e 19 secondo cui "ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione..." e "alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere".
Nell'ambito di tale libertà, il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina si sono sempre preoccupati di mantenere nettamente distinta l'attività informativa svolta - in maniera "professionale" attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa da ogni diversa forma di manifestazione del pensiero e ciò, evidentemente, in ragione della peculiare autorevolezza riconosciuta a tali fonti di informazione, suscettibili di ingenerare nel pubblico un più alto livello di affidamento.
Si è così creato - anche nel nostro Paese - un "doppio binario" nella disciplina dell'informazione che, sancito già dall'art. 21 della nostra Costituzione e poi consacrato all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvata a Roma il 4 novembre 1950, è stato successivamente attuato, in Italia, attraverso tutta una serie di previsioni che vanno dalla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, approvata dalla stessa assemblea costituente, al recente "pasticcio" legislativo realizzato con la legge 7 marzo 2001 n. 62 con la quale si è tentato di modificare, ponendo in realtà in essere una maldestra operazione di ingegneria giuridica, la "disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici" affidata alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ed ai successivi interventi legislativi intervenuti in materia.
L'esistenza di questo "doppio binario" impedisce di affrontare congiuntamente le questioni legate alla disciplina ed all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di "informazione professionale" e suggerisce di concentrare la nostra attenzione in questa sede solo sul primo di tali argomenti.
Nel quadro normativo che si è appena delineato, negli ultimi anni, ha fatto irruzione Internet, straordinario strumento di comunicazione in grado di consentire ad un pubblico potenzialmente infinito ed eterogeneo per provenienza, etnia, cultura, religione e ceto sociale di appartenenza di diffondere informazioni e contenuti senza limiti né spaziali né temporali attraverso canali e con modalità quanto mai differenti e ben difficilmente riconducibili ad un insieme composito ed omogeneo (mail, mailing list, newsgroup, BBS, pagine web ecc.).
E' innegabile che la Rete - grazie anche alla facilità ed ai costi relativamente contenuti necessari ad accedervi - abbia accresciuto in maniera dirompente la concreta possibilità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e costituisca uno strumento capace di amplificare in modo esponenziale la voce del singolo rendendola conoscibile alla collettività.
Ben difficilmente oggi, la Corte costituzionale potrebbe vedersi costretta ad affermare, come accaduto in passato, che "il diritto riconosciuto a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo non può voler dire che tutti debbano avere, in fatto, una materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle particolari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili".
Non appare dunque azzardato affermare che ogni intervento volto a limitare o, comunque, rendere meno agevole ed immediato l'accesso ad Internet in assenza di concrete esigenze di tutela di predominanti interessi pubblici ed al di fuori dei limiti all'esercizio di tale libertà costituzionalmente individuati, rischia di porsi in aperto contrasto con l'art. 21 della Costituzione.
Sotto tale profilo non è condivisibile quella tendenza politico-legislativo che si registra anche nel nostro Paese, secondo la quale proprio la circostanza che Internet consenta al singolo di manifestare il proprio pensiero in modo più facile ed incisivo di quanto non fosse possibile ieri, giustificherebbe una più rigida disciplina e l'imposizione di più stringenti limiti e legacci all'esercizio della libertà di cui all'art. 21 della Carta costituzionale.
E' innegabile che Internet segni il passaggio da un sistema di comunicazione che potremmo definire autoritario - dall'alto verso il basso - quale quello dell'informazione tradizionale ad una nuova organizzazione già definita "a rete" nella quale l'informazione corre lungo canali trasversali ed orizzontali piuttosto che verticali: in Rete, ciascuno può creare e diffondere informazioni, idee ed opinioni senza necessità di interloquire con i cosiddetti "professionisti dell'informazione".
La paura del nuovo e forse la difficoltà del mondo politico ed economico di accettare che le regole dell'informazione e della circolazione delle idee e delle opinioni stiano rapidamente cambiando, tuttavia, non può giustificare forme di reazione che si pongono ai limiti dell'ordinamento giuridico e, forse, talvolta lo travalicano.
Egualmente non condivisibile è, d'altra parte, l'opinione di chi ritiene che Internet costituisca un mondo a sé nel quale principi, leggi e sanzioni operanti da decenni nel mondo reale non potrebbero trovare applicazione e che la Rete non possa e non debba tollerare ingerenze dovendo restare affidata al caos primordiale che ne ha contraddistinto le origini.
Percorrere questa strada significa continuare a rifiutare di accettare che la Rete è ormai entrata a far parte di quello che una volta veniva contrapposto al "cyberspazio" e definito "mondo reale", che attraverso Internet si concludono affari, si gestiscono relazioni personali, commerciali e governative, si diffondono notizie suscettibili di modificare il destino di colossi economici, nazioni e persone comuni e significa soprattutto non ammettere che - nell'attuale stadio del suo sviluppo - anche la Rete ha bisogno di regole certe e, forse, "universali".
In questo senso, convinzioni pure diffuse nel popolo della Rete, quale quella secondo cui le stesse opere dell'ingegno (musica, software, banche di dati) che se incorporate su un supporto hanno un prezzo, in Internet dovrebbero circolare gratuitamente o quella - altrettanto diffusa - secondo cui sarebbe lecito ed auspicabile continuare a consentire a chiunque di accedere alla Rete per diffondere contenuti, idee ed opinioni in forma totalmente anonima, non sembrano far bene alla Rete ed anzi, probabilmente, allontanano il giorno in cui sarà possibile iniziare ad investire seriamente in Internet capitali, idee e risorse umane.
Con particolare riferimento al problema del quale ci stiamo occupando, tali riflessioni, inducono a ritenere che le regole dell'informazione in Rete debbano essere ricercate nella realizzazione di un binomio giuridico indissolubile tra la libertà del singolo di manifestare il proprio pensiero e la propria opinione e la sua responsabilità per ogni eventuale abuso.
Si tratta, come si è detto, di una soluzione antica già consacrata nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 ma, ritengo ancora incredibilmente attuale.
In tale operazione, tuttavia, occorre tener conto anche degli obblighi e delle eventuali responsabilità da porre a carico degli intermediari della comunicazione (access provider, service provider, fornitori di hosting ecc.) poiché è evidente che tali scelte sono suscettibili di produrre riflessi immediati sulla concreta possibilità dei singoli di esercitare concretamente ed al riparo da ingerenze e censure la propria libertà di manifestazione del pensiero.

Quella del ruolo degli internet provider e, più in generale, degli intermediari della comunicazione è questione articolata e complessa - peraltro, proprio in questi giorni al vaglio del Governo in sede di attuazione della Direttiva UE 31/2000 in tema di commercio elettronico - della quale torneremo ad occuparci in una prossima occasione.

Avv. Guido Scorza
(*) Docente di diritto dell’informatica
presso l’Università di Bologna

 

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