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Il nuovo testo dell'art.111 della Costituzione
modificato con la Legge Costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 dispone che "la giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge", che "ogni processo si
svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità,davanti a giudice terzo ed imparziale"
e, infine, che "la legge ne assicura la ragionevole
durata".
Appartiene all'esperienza comune la consapevolezza
di quanto poco detto principio trovi corrispondenza
nelle aule di giustizia italiane sotto qualsivoglia
profilo lo si riguardi: il diritto al contraddittorio,
la parità e l'uguaglianza dinanzi alla
legge, la terzietà ed imparzialità
del giudice nonché last but not least la
ragionevole durata del processo.
L'interrogarci sulle ragioni storiche, politiche
e tecnico-giuridiche che conducono al quotidiano
ed inesorabile tradimento dell'aspirazione legislativa
e democratica consacrata nell'art.111 della Costituzione
ci porterebbe, tuttavia, lontani dall'argomento
che vorremmo affrontare e dalla strada che vorremmo
percorrere, strada che, come di consueto, passa
attraverso i rapporti e le compenetrazioni tra
diritto, democrazia e nuove tecnologie.
Se qualcuno si sta chiedendo quale sia il rapporto
tra le nuove tecnologie informatiche e telematiche,
le aule della giustizia ed i processi che in esse
si celebrano, suggerisco la lettura di una serie
di norme purtroppo poco conosciute e ancor meno
applicate:
(a) il documento informatico sottoscritto con
la firma digitale ha efficacia probatoria pari
a quella della scrittura privata ai sensi dell'articolo
2702 del codice civile (Cfr. Art. 5 - D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513);
(b) la trasmissione dei documenti con strumenti
informatici è considerata valida e rilevante
a tutti gli effetti di legge (Cfr. Art. 12, comma
1 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513);
(c) la trasmissione del documento informatico
per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge (Cfr. Art. 12, comma 1 - D.P.R. 10 novembre
1997, n. 513);
(d) l'apposizione della firma digitale da parte
del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad
ogni fine "l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi (Cfr. Art. 16 -
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513);
(e) tutte le pubbliche amministrazioni agiscono
di norma attraverso sistemi informativi automatizzati
(cfr. art. 3 - Decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39);
(f) tutti gli atti e i provvedimenti del processo
possono essere compiuti come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale (cfr. Art. 4 -
Ministero della Giustizia - Decreto 13 febbraio
2001, n.123).
Per quanto difficile a credersi avendo davanti
agli occhi le scene di ordinaria follia che si
consumano quotidianamente nei caotici ed affollati
tribunali italiani e nelle mani gli sconfortanti
dati sulla lentezza dell'apparato giudiziario
italiano e sulla durata dei processi, queste norme
non appartengono al nostro futuro ma al nostro
presente e, anzi, in taluni casi, persino al nostro
passato tenuto conto che sono state abrogate e
sostituite senza neppure che ce ne rendessimo
conto.
La rivoluzione dell'apparato giudiziario italiano
che queste disposizioni delineano, tratteggiano
e, in alcuni casi, presuppongono va sotto il nome
di processo telematico, espressione che, per quanto
forse ambigua, non sta ad indicare un nuovo processo
civile destinato a correre e svilupparsi lungo
binari diversi da quelli dell'attuale codice di
rito ma, più semplicemente, sta a significare
l'intenzione e la volontà di chiamare in
soccorso della farraginosa macchina della giustizia
i nuovi strumenti informatici e telematici.
Il processo telematico ritratto, da ultimo,
nel Decreto del Ministero della Giustizia del
13 febbraio 2001, dovrebbe, in altre parole, consentire
ad avvocati, uffici giudiziari e magistrati di
realizzare ogni operazione connessa alla trasmissione
degli atti del giudizio ed alla formazione del
fascicolo d'ufficio senza muoversi dal proprio
studio, dalla propria scrivania o dal proprio
ufficio e ciò sfruttando sistemi informatici
piuttosto semplici e privi di elementi di particolare
complessità o criticità, la firma
digitale e la posta elettronica.
Una rivoluzione, in sostanza, alla portata di
tutti solo che la si voglia realizzare sul serio
e si sia disponibili ad abbandonare, per una volta,
l'italica cura del proprio orticello in nome dell'innegabile
beneficio che tutto ciò produrrebbe per
la collettività.
Una volta che il processo telematico costituirà
una realtà, infatti, sarà possibile
registrare una sensibile velocizzazione dei tempi
dei processi, migliorare l'efficienza dei nostri
uffici giudiziari e, consentire a tutti gli operatori
del settore - magistrati, avvocati, cancellieri,
ufficiali giudiziari e, in prospettiva, anche
commercialisti (quando la rivoluzione toccherà
anche la giustizia tributaria) - di investire
il proprio tempo ed il proprio impegno solo ed
esclusivamente in quelle attività di analisi,
dibattito e confronto nelle quali, ben difficilmente,
la macchina potrà sostituire l'uomo.
Sarebbe bello pensare che i problemi della giustizia
possano essere risolti semplicemente ricorrendo
alle nuove tecnologie informatiche e telematiche
ma ciò sarebbe evidentemente illusorio.
Non può tuttavia negarsi che l'impiego
di queste tecnologie - se correttamente studiato,
impostato e progettato - possa produrre dei benefici
e costituire un primo timido passo lungo la strada
del "giusto processo".
Avv. Guido Scorza
(*)
Docente di diritto dell’informatica
presso l’Università di Bologna
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