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Diritto e Internet
a cura di Guido Scorza *


Il giusto processo telematico


Il nuovo testo dell'art.111 della Costituzione modificato con la Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 dispone che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", che "ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,davanti a giudice terzo ed imparziale" e, infine, che "la legge ne assicura la ragionevole durata".

Appartiene all'esperienza comune la consapevolezza di quanto poco detto principio trovi corrispondenza nelle aule di giustizia italiane sotto qualsivoglia profilo lo si riguardi: il diritto al contraddittorio, la parità e l'uguaglianza dinanzi alla legge, la terzietà ed imparzialità del giudice nonché last but not least la ragionevole durata del processo.

L'interrogarci sulle ragioni storiche, politiche e tecnico-giuridiche che conducono al quotidiano ed inesorabile tradimento dell'aspirazione legislativa e democratica consacrata nell'art.111 della Costituzione ci porterebbe, tuttavia, lontani dall'argomento che vorremmo affrontare e dalla strada che vorremmo percorrere, strada che, come di consueto, passa attraverso i rapporti e le compenetrazioni tra diritto, democrazia e nuove tecnologie.

Se qualcuno si sta chiedendo quale sia il rapporto tra le nuove tecnologie informatiche e telematiche, le aule della giustizia ed i processi che in esse si celebrano, suggerisco la lettura di una serie di norme purtroppo poco conosciute e ancor meno applicate:

(a) il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile (Cfr. Art. 5 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513);

(b) la trasmissione dei documenti con strumenti informatici è considerata valida e rilevante a tutti gli effetti di legge (Cfr. Art. 12, comma 1 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513);

(c) la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge (Cfr. Art. 12, comma 1 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513);

(d) l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine "l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi (Cfr. Art. 16 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513);

(e) tutte le pubbliche amministrazioni agiscono di norma attraverso sistemi informativi automatizzati (cfr. art. 3 - Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);

(f) tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (cfr. Art. 4 - Ministero della Giustizia - Decreto 13 febbraio 2001, n.123).

Per quanto difficile a credersi avendo davanti agli occhi le scene di ordinaria follia che si consumano quotidianamente nei caotici ed affollati tribunali italiani e nelle mani gli sconfortanti dati sulla lentezza dell'apparato giudiziario italiano e sulla durata dei processi, queste norme non appartengono al nostro futuro ma al nostro presente e, anzi, in taluni casi, persino al nostro passato tenuto conto che sono state abrogate e sostituite senza neppure che ce ne rendessimo conto.

La rivoluzione dell'apparato giudiziario italiano che queste disposizioni delineano, tratteggiano e, in alcuni casi, presuppongono va sotto il nome di processo telematico, espressione che, per quanto forse ambigua, non sta ad indicare un nuovo processo civile destinato a correre e svilupparsi lungo binari diversi da quelli dell'attuale codice di rito ma, più semplicemente, sta a significare l'intenzione e la volontà di chiamare in soccorso della farraginosa macchina della giustizia i nuovi strumenti informatici e telematici.

Il processo telematico ritratto, da ultimo, nel Decreto del Ministero della Giustizia del 13 febbraio 2001, dovrebbe, in altre parole, consentire ad avvocati, uffici giudiziari e magistrati di realizzare ogni operazione connessa alla trasmissione degli atti del giudizio ed alla formazione del fascicolo d'ufficio senza muoversi dal proprio studio, dalla propria scrivania o dal proprio ufficio e ciò sfruttando sistemi informatici piuttosto semplici e privi di elementi di particolare complessità o criticità, la firma digitale e la posta elettronica.

Una rivoluzione, in sostanza, alla portata di tutti solo che la si voglia realizzare sul serio e si sia disponibili ad abbandonare, per una volta, l'italica cura del proprio orticello in nome dell'innegabile beneficio che tutto ciò produrrebbe per la collettività.

Una volta che il processo telematico costituirà una realtà, infatti, sarà possibile registrare una sensibile velocizzazione dei tempi dei processi, migliorare l'efficienza dei nostri uffici giudiziari e, consentire a tutti gli operatori del settore - magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari e, in prospettiva, anche commercialisti (quando la rivoluzione toccherà anche la giustizia tributaria) - di investire il proprio tempo ed il proprio impegno solo ed esclusivamente in quelle attività di analisi, dibattito e confronto nelle quali, ben difficilmente, la macchina potrà sostituire l'uomo.

Sarebbe bello pensare che i problemi della giustizia possano essere risolti semplicemente ricorrendo alle nuove tecnologie informatiche e telematiche ma ciò sarebbe evidentemente illusorio.

Non può tuttavia negarsi che l'impiego di queste tecnologie - se correttamente studiato, impostato e progettato - possa produrre dei benefici e costituire un primo timido passo lungo la strada del "giusto processo".

Avv. Guido Scorza
(*) Docente di diritto dell’informatica
presso l’Università di Bologna

 

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